Il TAR Firenze smentisce l’Università: il genitore che mantiene il figlio ha diritto di sapere gli esami sostenuti e la laurea, anche se il figlio non vuole. La privacy ha dei limiti.
Una sentenza destinata a fare discutere e a chiarire i confini tra il diritto alla privacy dei figli maggiorenni e il dovere di mantenimento dei genitori. Il TAR di Firenze, con la sentenza n. 1212/2025, ha stabilito che il genitore che contribuisce al mantenimento del figlio universitario ha pieno diritto a essere informato dall’Ateneo sull’effettiva “produttività” accademica del figlio. Ciò include il dettaglio degli esami sostenuti, le relative date e l’eventuale conseguimento della laurea, anche se avvenuto all’insaputa del genitore. Il tutto, sorprendentemente, con buona pace del diritto alla privacy del figlio stesso.
La richiesta del padre divorziato e il muro dell’università
Il caso esaminato dal giudice amministrativo ha visto protagonista un padre divorziato che, per verificare la legittimità della sua partecipazione alle spese di mantenimento della figlia, aveva presentato un’istanza di accesso agli atti all’Università. Nello specifico, il ricorrente chiedeva di conoscere:
- la documentazione relativa all’effettiva iscrizione della figlia all’università;
- il dettaglio degli esami sostenuti, con le relative date e votazioni;
- l’eventuale conseguimento della laurea e la data di attribuzione del titolo.
Il padre motivava la sua richiesta con l’impossibilità di ottenere queste informazioni altrimenti e con la necessità di verificare la continuazione dell’obbligo di mantenimento della figlia, che intendeva eventualmente rivedere in sede giudiziale.
Tuttavia, l’amministrazione universitaria aveva negato l’accesso agli atti, precisando che il “curriculum studiorum” sarebbe stato osteso solo previo consenso della studentessa. Quest’ultima, interpellata dall’Ateneo, aveva inoltrato una motivata opposizione, ritenuta preminente dall’Università nel bilanciamento tra gli interessi.
Il diritto-dovere del genitore prevale sulla privacy (con limiti)
Il TAR di Firenze ha smentito l’Università. I giudici hanno chiarito che le norme di riferimento e il Regolamento di Ateneo devono essere interpretate in modo da consentire l’accesso a tali documenti. Questo diritto non si limita ai casi in cui la documentazione serve per ragioni difensive in un giudizio già pendente, ma si estende anche a quando l’istante deve valutare se intraprendere o meno un’azione legale. L’interesse giuridicamente rilevante del genitore a conoscere gli elementi salienti della vita universitaria del figlio, ai sensi dell’articolo 30 della Costituzione (che sancisce il diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare i figli), può ritenersi soddisfatto con la conoscenza dei dati sopra indicati.
Il Tribunale ha sottolineato che il collegamento tra l’interesse giuridicamente rilevante del soggetto che chiede l’accesso e la documentazione richiesta deve essere inteso in senso ampio. La documentazione, infatti, deve essere un mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, e non necessariamente uno strumento di prova diretta della lesione di tale interesse.
I limiti alla privacy del figlio maggiorenne e la “produttività” universitaria
Il giudice amministrativo ha annullato il provvedimento di diniego dell’Università, che aveva dato un’assoluta e indiscriminata preminenza alla tutela del diritto alla riservatezza della studentessa. Il TAR ha evidenziato che l’indubbia esigenza difensiva del padre, data l’età adulta della figlia (già trentunenne), a sapere se avesse proseguito il suo percorso di studi universitario, era sufficiente a prevalere sull’interesse alla riservatezza. Questo elemento, infatti, incide direttamente sulla permanenza dell’obbligo di mantenimento.
Tuttavia, il TAR ha anche posto un limite importante: l’interesse del genitore a conoscere le votazioni riportate nei singoli esami può considerarsi esulante dal suo legittimo interesse, e su questo elemento può ritenersi prevalente l’interesse alla riservatezza del figlio. La Costituzione non attribuisce al dovere di istruire ed educare una valenza assoluta e derogatoria delle norme poste a tutela della riservatezza della persona (primo fra tutti, l’art. 2 della Costituzione), specie quando lo studente universitario, ormai maggiorenne, è sicuramente in grado di effettuare le proprie scelte e vivere autonomamente la propria vita.
In sintesi, la sentenza del TAR Toscana ha accolto il ricorso del padre, ritenendo che la domanda di accesso dovesse essere accolta per consentirgli di conoscere l’effettiva “produttività” universitaria della figlia, un dato essenziale per valutare la prosecuzione dell’obbligo di mantenimento.